Lo Statuto di ADMO Nazionale

1 – Costituzione

È costituita ADMO – ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO – cellule staminali emopoietiche ONLUS, denominata in breve ADMO Nazionale ONLUS (in seguito “ADMO Nazionale” o “Associazione”).
L’Associazione ha sede in Milano e la Giunta Esecutiva può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto, ma la comunicazione della variazione agli uffici competenti.

L’Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare l’acronimo ONLUS o la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” nella denominazione sociale e in ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

2 – Caratteristiche

ADMO Nazionale è un organismo libero, indipendente, apartitico e aconfessionale; ha carattere organizzativo senza scopo di lucro né commerciale.

3 – Scopi

ADMO Nazionale si prefigge i seguenti scopi:
• lo sviluppo, il coordinamento, l’organizzazione e la difesa degli scopi delle ADMO locali, già in essere o da costituirsi;
• la rappresentanza e la tutela morale e giuridica, in Italia e all’estero, delle ADMO locali;
• l’assistenza e la vigilanza per la realizzazione delle iniziative tese allo sviluppo delle ADMO locali associate;
• la collaborazione con gli Enti Nazionali, europei e internazionali, per il miglioramento delle disposizioni legislative aventi per scopo:

  1. –  l’incremento e la tutela dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
  2. –  l’organizzazione e il potenziamento dei Centri di Tipizzazione Tissutale e di Trapianto;
  3. –  l’incremento e lo sviluppo della ricerca medico-scientifica nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
  4. –  lo stimolo alle ADMO locali all’indirizzo permanente delle attività, in relazione alle indicazioni medico-scientifiche.
    Perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ADMO Nazionale promuove e diffonde presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, incrementa i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire l’aumento dei relativi trapianti. ADMO Nazionale ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, volontaria, gratuita, responsabile, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
    L’Associazione, in armonia con le proprie finalità istituzionali e con quelle del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

1) promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

2) promuovere un’adeguata diffusione della propria mission su tutto il territorio nazionale, favorendo i rapporti con le istituzioni e coordinando le attività delle ADMO locali, con particolare riferimento alle aree carenti, e delle attività associative e sanitarie riconosciute, come la raccolta di campioni salivari attraverso l’utilizzo di appositi kit durante l’attività in outdoor;

  1. 3)  favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale;
  2. 4)  promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile Universale;
  3. 5)  promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.

4 – Attività

ADMO Nazionale opera nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, della tutela dei diritti civili e della beneficenza.
ADMO Nazionale ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo ADMO Nazionale potrà:

  1. collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l’attività della tipizzazione medesima;
  2. essere di supporto logistico ed organizzativo, ove necessario, ai donatori che si rivelino compatibili con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo e/o cellule staminali emopoietiche;
  3. collaborare ed essere di supporto, ove necessario, al funzionamento dei Registri Regionali e alle loro articolazioni funzionali e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
  4. essere di supporto, ove necessario, ai Centri di Trapianto;
  5. stimolare e favorire la ricerca nel settore della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
  6. promuovere iniziative, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi sociali;
  7. promuovere la formazione e aggiornamento di volontari e sanitari che operino sul territorio per la realizzazione delle finalità di ADMO Nazionale;
  8. partecipare alle attività di programmazione nazionale con il Centro Nazionale Trapianti ed il Centro Nazionale Sangue, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei donatori di cellule staminali emopoietiche stabiliti a livello nazionale e assegnate ai poli di reclutamento della rete IBMDR in raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti;
  9. supportare le ADMO locali, nelle organizzazioni delle attività di reclutamento che prevedono la preselezione dei potenziali donatori da parte di personale sanitario volontario abilitato attraverso la raccolta di dati anamnestici e del campione biologico salivare mediante gli appositi kit salivari, durante manifestazioni esterne (outdoor);
  10. supportare il Registro nazionale nelle attività funzionali;
  11. istituire e gestire laboratori per l’analisi HLA (human leukocyte antigen) del campione salivare o ematico;
  12. partecipare alle Commissioni Ministeriali, quando istituite, preposte agli scopi associativi;
  13. partecipare alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
  14. promuovere ed organizzare campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, coordinandosi con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
  1. collaborare con le associazioni affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi, di sangue ed emoderivati, associazioni di pazienti ematologici e associazioni di tipo scientifico;
  2. coordinarelepolitichesanitariechelesonoistituzionalmenteaffidateattraversol’emanazionedi direttive e linee guida;
  3. promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  4. promuovere attività formative nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola ed università, delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine;
  5. promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
  6. promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con Ministeri, pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
  7. promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria e gratuita del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche a livello europeo ed internazionale;
  8. favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, con i registri internazionali di donatori di midollo osseo pubblici e privati allo scopo di promuovere e coordinare azioni di interesse comune.

5 -Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell’Associazione per lo svolgimento delle attività statutarie è costituito da beni mobili, immobili, contributi pubblici e privati ed ogni altra entrata destinata ad incremento del patrimonio, che assommino ad un ammontare complessivo minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila).
Le risorse economiche dell’Associazione potranno derivare da:

  • quote associative e contributi delle ADMO locali;
  • contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
  • contributi e sussidi da parte dello Stato, delle Regioni, nonché di enti pubblici e privati nazionali e stranieri;
  • donazioni, eredità e legati;
  • rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l’esercizio delle attività istituzionali;
  • proventi di manifestazioni e di altre iniziative promosse nell’interesse di ADMO Nazionale e da questa autorizzate;
  • le rendite e, in generale, i redditi del patrimonio;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
  • ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale.

6 – Associati di ADMO Nazionale

Sono associati di ADMO Nazionale gli ETS ADMO costituiti a livello regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano (in seguito “ADMO locali”), regolate da uno statuto proprio conforme alle indicazioni di ADMO Nazionale, gestite da propri organi con delibere assembleari autonome. Le ADMO locali hanno la rappresentanza di ADMO Nazionale nel territorio in cui operano e si devono attenere alle delibere dell’Assemblea Nazionale. Ad esse viene concessa l’utilizzazione del marchio registrato “ADMO” di cui ADMO Nazionale è titolare.

Agli effetti del presente Statuto le ADMO delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno valenza regionale tranne quando diversamente disposto.
L’ammissione ad ADMO Nazionale delle ADMO locali che ne facciano richiesta scritta è disposta con deliberazione assunta dall’Assemblea Nazionale, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto, anche relativamente ad ambiti territoriali diversi da quelli sopra indicati. Per detta delibera è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

L’adesione decorre dalla data della deliberazione dell’Assemblea Nazionale.

La rinuncia da parte di ADMO locali a far parte di ADMO Nazionale ha effetto dal primo mese del trimestre successivo a quello in cui viene notificata la decisione dell’Associazione medesima.
Gli statuti delle ADMO locali devono essere conformi a quanto previsto nel Regolamento di ADMO Nazionale.

7 – Volontariato e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del CTS.

8 -Compiti di ADMO Nazionale

ADMO Nazionale, anche in supporto alle attività delle ADMO locali, potrà:

  • svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e al loro trapianto;
  • promuovere iniziative atte a potenziare gli scopi che i donatori si prefiggono, sia sotto il profilo sociale sia legislativo;
  • collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di facilitare l’espletamento della tipizzazione medesima;
  • stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali;
  • essere di supporto, se necessario, al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa del trapianto di midollo allogenico o di cellule staminali emopoietiche;
  • essere di supporto all’organizzazione preposta al funzionamento del Registro Regionale e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
  • essere di supporto ai Centri di Trapianto;
  • favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;
  • promuovere iniziative a carattere culturale e documentaristico.

Inoltre, ADMO Nazionale, attraverso i propri organi, si farà carico degli scopi sociali di ADMO nei territori in cui non vi sia un’ADMO locale con proprio statuto secondo l’art. 7, comma 1.

9 – Diritti e obblighi delle ADMO locali

Le ADMO locali hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione;
  • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati, se in regola con il versamento della quota associativa;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22.

Le ADMO locali hanno l’obbligo di:

  • osservare lo Statuto e il Regolamento di ADMO Nazionale;
  • uniformarsi alla disciplina di ADMO Nazionale derivante dalle disposizioni emanate dagli organi competenti;
  • versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi.

10 – Organi

Gli Organi di ADMO Nazionale sono: – Assemblea Nazionale;

  • Giunta Esecutiva;
  • Presidente e Vicepresidente;
  • Tesoriere e Segretario, ove nominati;
  • Organo di Revisione dei Conti;
  • Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche di ADMO Nazionale sono gratuite ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del codice civile, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d’ufficio, regolarmente documentate e preventivamente approvate dalla Giunta Esecutiva.

È ammessa la possibilità che le adunanze degli organi collegiali dell’Associazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

11 – Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale dura in carica quattro anni ed è costituita da due membri nominati da ogni ADMO locale tra cui il Presidente locale. Ogni membro ha diritto ad un voto.
Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente con lettera raccomandata, fax o invio alla casella di posta elettronica di ogni ADMO associata, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno con gli argomenti proposti dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva. L’Assemblea Nazionale può anche essere convocata, su richiesta scritta e motivata, anche in forma disgiunta, di almeno un decimo (con arrotondamento per eccesso) delle ADMO locali. In questo caso l’Assemblea deve essere convocata entro il termine di 60 giorni dalla richiesta ed all’ordine del giorno della seduta consiliare dovranno essere inseriti gli argomenti richiesti dalle ADMO locali prima di qualsiasi altro argomento.

Le spese di partecipazione all’Assemblea Nazionale sono a carico delle ADMO locali per i propri delegati.

12 -Validità dell’Assemblea Nazionale

Per la valida costituzione dell’Assemblea occorre la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le delibere sono validamente assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, quando non è espressamente indicata una maggioranza diversa.
Per le modifiche dello Statuto e la esclusione delle ADMO locali inadempienti, occorre il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, con esclusione nel secondo caso dei delegati dell’ADMO locale inadempiente.

Per deliberare lo scioglimento di ADMO Nazionale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

13 -Compiti dell’Assemblea Nazionale

Spetta all’Assemblea Nazionale:

  • determinare il numero dei membri della Giunta Esecutiva, eleggere tra i propri membri i componenti della Giunta Esecutiva, nominando tra essi il Presidente di ADMO Nazionale, il Vicepresidente ed, eventualmente, il Tesoriere ed il Segretario;
  • nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • nominare al proprio interno, di volta in volta, il segretario per la redazione del verbale della seduta stessa;
  • approvare e modificare il Regolamento per il funzionamento di ADMO Nazionale e l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • approvare le linee programmatiche delle attività di ADMO Nazionale;
  • decidere sulla gestione e sulla destinazione dei fondi raccolti per ADMO Nazionale con iniziative a carattere nazionale;
  • approvare l’eventuale bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
  • determinare la quota associativa annuale e stabilire, su proposta della Giunta Esecutiva i criteri per la ripartizione delle quote di contribuzione che ciascuna ADMO locale deve versare a ADMONazionale nell’ambito degli stanziamenti di bilancio.

Spetta, inoltre, all’Assemblea approvare le modifiche dello Statuto, decidere lo scioglimento dell’Associazione e l’esclusione delle ADMO locali inadempienti e l’accoglimento delle nuove.

14 – Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da 7 o 9 membri, tra cui Presidente, Vicepresidente e Tesoriere e Segretario, ove nominati. La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Spetta alla Giunta Esecutiva:

  • la redazione del Regolamento per il funzionamento di ADMO Nazionale da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Nazionale;
  • definire il programma di attività in base alle linee programmatiche approvate dall’Assemblea Nazionale, promuovendo e coordinando le azioni conseguenti;
  • istruire le domande di adesione degli enti locali ancora non facenti parte di ADMO Nazionale;
  • se del caso, istituire un Comitato Scientifico;
  • in genere provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La Giunta Esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma almeno quattro volte all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. La Giunta Esecutiva esercita le funzioni dell’Assemblea Nazionale in caso di motivata urgenza. In questo caso le delibere devono essere ratificate dall’Assemblea Nazionale. La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15 – Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni.
È eletto a scrutinio segreto con voto disgiunto da quello degli altri componenti della Giunta Esecutiva. Possono partecipare al voto i delegati delle ADMO locali nominati in conformità al Regolamento di ADMO Nazionale. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato risultasse eletto si procederà a nuova votazione. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In mancanza di esito favorevole sarà riconvocata l’Assemblea Nazionale, entro il termine di trenta giorni, per procedere a nuova elezione.

Compiti del Presidente sono:

  • rappresentare legalmente ADMO Nazionale;
  • presiedere l’Assemblea Nazionale e la Giunta Esecutiva e coordinarne i lavori;
  • nei casi di urgenza adottare i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva, salvo ratifica alla prima riunione di quest’ultima.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

16 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto a scrutinio segreto con voto disgiunto da quello degli altri componenti della Giunta Esecutiva.
Possono partecipare al voto i delegati delle ADMO locali nominati in conformità al Regolamento di ADMO Nazionale. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato risultasse eletto si procederà a nuova votazione. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità tra due o più candidati, risulterà eletto il più anziano di età.

17 – Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere e il Segretario, ove nominati, durano in carica quattro anni e sono eletti a scrutinio segreto con voto disgiunto da quello degli altri componenti della Giunta Esecutiva.
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procederà a nuova votazione e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità tra due o più candidati, risulterà eletto il più anziano di età.
Spetta al Tesoriere, ove nominato, proporre all’Assemblea Nazionale i criteri di contribuzione delle ADMO Regionali.

Il Tesoriere, ove nominato, è responsabile della tenuta della gestione contabile e amministrativa, della elaborazione annuale del bilancio consuntivo (da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti) e dell’eventuale bilancio preventivo di ADMO Nazionale.
Spetta al Segretario, ove nominato, curare la redazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e sovraintendere alla tenuta dei libri verbali degli organi sociali.

18 – Organo di Revisione dei Conti

Il controllo sulla gestione contabile è esercitato dall’Organo di Revisione dei Conti che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Può essere costituito in forma monocratica con la nomina di un Revisore Unico iscritto nell’Albo dei Revisori dei Conti o in forma collegiale con la nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L’Organo di Revisione è eletto a scrutinio segreto, con unica votazione.
Nel caso di organo collegiale, almeno un membro effettivo ed un membro supplente devono essere iscritti nell’Albo dei Revisori dei Conti. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti dei presenti. L’Organo di Revisione dei Conti riferisce annualmente all’Assemblea Nazionale, tramite relazione scritta.

19 – Collegio dei Probiviri

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Sono eletti a scrutinio segreto, con unica votazione, sia i tre componenti effettivi sia i due supplenti. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti dei presenti.
Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra le ADMO locali, tra i componenti degli organi sociali e tra gli organi stessi, tra ADMO Nazionale e le ADMO locali.
Il Collegio dei Probiviri giudica, ex bono et aequo e senza formalità, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

20 – Consulta dei Presidenti

La Consulta dei Presidenti è composta dai Presidenti delle ADMO locali che aderiscono ad ADMO Nazionale.
La Consulta dei Presidenti è il luogo dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite da ADMO Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà locali e dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi e delle attività di interesse sovraregionale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.

La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno; è convocata altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dall’Assemblea Nazionale o da almeno un terzo dei Presidenti locali.
Alle sedute della Consulta partecipano i componenti della Giunta Nazionale.

I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti hanno carattere consultivo e debbono essere portati a conoscenza dell’Assemblea Nazionale, nella prima riunione utile, per opportuna informazione e per l’assunzione di eventuali delibere.

21 – Esercizio sociale e Bilancio

Gli esercizi sociali iniziano al 1 gennaio di ogni anno e si chiudono al 31 dicembre dello stesso anno. L’Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
L’Associazione destina eventuali avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 6 dicembre 1997, n. 460.

22 – Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • libro degli associati, tenuto a cura della Giunta Esecutiva;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Giunta Esecutiva;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, tenuto a cura della stessa;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto a cura dello stesso;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
  • registro dei volontari, tenuto a cura della Giunta Esecutiva.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell’Associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata alla Giunta Esecutiva.

23 – Arbitrato

Dopo il ricorso al Collegio dei Probiviri, la controversia può essere deferita ad un Collegio Arbitrale costituito da 3 arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà designato dal Presidente di ADMO Nazionale.
Spetta al Collegio Arbitrale giudicare esclusivamente sulle stesse controversie già esaminate in prima istanza dal Collegio dei Probiviri.

La decisione sarà resa secondo equità e non è appellabile. L’arbitrato è rituale e, occorrendo, il lodo sarà reso esecutivo dal tribunale ai sensi dell’articolo 825 del Codice di Procedura Civile.

24 – Dimissioni, Decadenze e Revoche

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere o del Segretario, ove nominati, l’Assemblea Nazionale provvede alla nuova elezione. Le modalità di sostituzione del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere, del Segretario e dei componenti della Giunta Esecutiva sono disciplinate dal Regolamento di ADMO Nazionale. In caso di dimissioni o decadenza di uno degli altri membri della Giunta Esecutiva, lo stesso viene automaticamente sostituito con il primo dei non eletti nelle votazioni dell’Assemblea Nazionale. L’Assemblea Nazionale può revocare (con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto), per gravi motivi, il mandato conferito a qualsiasi membro della Giunta Esecutiva, prima della sua scadenza.

Il componente della Giunta dimissionario o revocato dalla carica non può essere immediatamente rieletto alla stessa carica dall’Assemblea Nazionale elettiva successiva alle dimissioni o alla revoca.

25 – Esclusione

L’esclusione può essere deliberata dall’Assemblea Nazionale nei confronti della ADMO locale che si sia resa gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento di ADMO Nazionale, o che abbia tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi dell’Associazione. L’esclusione è deliberata con la maggioranza prevista nell’art.12, 2° comma.

L’ADMO locale che sia stata esclusa, che abbia receduto o che comunque abbia cessato di appartenere ad ADMO Nazionale, non può richiedere la restituzione dei contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio di ADMO Nazionale e non potrà più utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi ADMO nella propria denominazione, nella corrispondenza, nei documenti dell’ente ed in ogni iniziativa o progetto anche di raccolta fondi.

L’ADMO locale espulsa ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Nell’attesa, il provvedimento deliberato dall’Assemblea Nazionale conserva piena efficacia.

26 – Spese di funzionamento

Le spese per il funzionamento di ADMO Nazionale sono iscritte in bilancio e sono supportate dalle ADMO locali, secondo criteri di contribuzione approvati dall’Assemblea Nazionale.

27 – Scioglimento

Lo scioglimento di ADMO Nazionale è deliberato dall’Assemblea Nazionale, che nomina i liquidatori, ne fissa i compiti e i poteri.

28 – Modifiche allo statuto

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte:

  • dalla Giunta Esecutiva con voto favorevole della maggioranza assoluta di almeno 2/3 dei propri componenti. Il testo della proposta dovrà essere comunicato a tutte le ADMO locali unitamente al relativo verbale di Giunta che lo ha approvato;
  • da almeno 1/10 delle ADMO locali, anche in modo disgiunto, i cui Presidenti dovranno sottoscrivere l’identico testo.

Le proposte di modifica dello Statuto dovranno obbligatoriamente essere inserite all’ordine del giorno della prima seduta dell’Assemblea Nazionale successiva a quella della loro presentazione.

29 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia ed, in particolare, quanto espressamente richiesto dall’art.10 del D. Lgs. 4 dicembre 97, n.460:
lettera c) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

lettera d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

lettera e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
lettera f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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