Regolamento di ADMO Nazionale
1 – Costituzione
ADMO Nazionale ONLUS ha la Sede Legale e la Segreteria a Milano, in Via Cinque Maggio, n. 2.
2 – Associati alla ADMO Nazionale
Le ADMO locali, associate ad ADMO Nazionale devono:
- depositare presso la sede di ADMO Nazionale copia del proprio statuto, come approvato dalle rispettive Assemblee dei Soci; è compito della Giunta Esecutiva verificarne la conformità allo Statuto di ADMO Nazionale e richiedere eventuali modifiche o integrazioni. Con la delibera di richiesta di rettifica dello Statuto delle ADMO locali, la Giunta Esecutiva assegna anche il termine entro il quale lo Statuto dovrà essere adeguato e precisa se, in occasione di eventuali convocazioni dell’Assemblea Nazionale prima della scadenza assegnata, i delegati conservino o perdano il diritto di voto. Spetta all’Assemblea Nazionale adottare le eventuali delibere di decadenza da ADMO Nazionale da parte delle ADMO locali che non abbiano provveduto entro il termine loro assegnato alla modifica del proprio statuto.
- Gli statuti delle ADMO locali devono prevedere, tra l’altro:
- L’Assemblea annuale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Le cariche di: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Organo di revisione dei conti e/o Organo di controllo, ove nominato;
- La durata di non oltre quattro anni del Consiglio Direttivo;
- Ciascuna ADMO locale può costituire un Comitato Scientifico.
3 – Obblighi delle ADMO locali
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- Presso la sede di ogni ADMO locale devono essere conservati:
- I libri verbali delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, ove nominato e il registro dei volontari;
- I bilanci annuali con allegate le relative documentazioni contabili, le relazioni dell’Organo di revisione dei conti e/o dell’Organo di controllo, ove nominati ed una relazione morale ed economica del Consiglio Direttivo;
- L’elenco dei soci iscritti e le schede standard di adesione compilate dagli stessi nel rispetto della legge sulla Privacy.
- Ogni ADMO locale deve trasmettere ad ADMO Nazionale:
- Copia della delibera di nomina del Presidente e delle cariche previste dai singoli Statuti. È incompatibile con le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere la posizione di direttore o, comunque, responsabile dei centri di tipizzazione, trasfusionali, trapianti. È, altresì, incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo, l’appartenenza ad altre associazioni o organizzazioni che perseguono i medesimi scopi istituzionali di ADMO;
- Il recapito presso il quale inviare le comunicazioni;
- La convocazione dell’Assemblea annuale dei Soci;
- Entro il 20 maggio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente corredato della relazione dell’Organo di revisione dei conti e/o dell’Organo di Controllo, ove nominati e della relazione di missione del Consiglio Direttivo: detto bilancio deve essere comprensivo dei bilanci di tutte le eventuali sedi locali afferenti a ciascuna ADMO locale ed essere conforme al modello di cui all’art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017).
- Presso la sede di ogni ADMO locale devono essere conservati:
3) Tutte le comunicazioni provenienti da ADMO Nazionale devono essere tempestivamente trasmesse dai Presidenti locali ai rispettivi Consigli Direttivi.
4) Ogni ADMO deve mantenere il contatto con i propri Soci inviando loro la tessera sociale.
5) Le ADMO locali debbono versare la quota associativa annuale per l’importo, nei modi e nei termini stabilititi dall’Assemblea Nazionale.
Le Admo locali debbono inoltre versare i contributi annuali in due rate, di pari importo, la prima almeno otto giorni prima della data fissata dell’Assemblea Nazionale di approvazione del Bilancio, la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno. L’importo ed il criterio di contribuzione sono definiti ed approvati dall’Assemblea Nazionale, su proposta del Tesoriere, ove nominato. Le quote di contribuzione possono essere versate, per gravi e documentati motivi, entro l’inizio dei lavori della Assemblea Nazionale.
6) Le quote di contribuzione a carico di nuove ADMO locali aderenti ad ADMO Nazionale saranno determinate, per il primo anno di partecipazione, in proporzione ai mesi di annessione, considerando per mese intero quello in cui l’Assemblea Nazionale accoglie la domanda di adesione. Inversamente, le quote di partecipazione a carico delle ADMO locali rinunciatarie saranno determinate in proporzione ai trimestri solari di appartenenza ad ADMO Nazionale, considerando per intero il trimestre nel quale viene notificata la rinuncia ad ADMO Nazionale. Le quote precedentemente versate non possono essere rimborsate.
7) Le ADMO locali per le campagne nazionali istituzionali dovranno attenersi ai prodotti, alle date ed alle modalità e contenuti di comunicazione decisi dalla Giunta Esecutiva.
4 – Compiti di ADMO Nazionale
ADMO Nazionale è tenuta:
– alla diffusione dell’immagine e alla promozione degli ideali che ne animano l’attività,
– al mantenimento dei contatti e alla definizione dei piani operativi generali con le istituzioni sanitarie, politiche e con i mass media, al fine di uniformare l’opera di sensibilizzazione e dare modo così alle ADMO locali di svolgere l’opera di proselitismo attivo nel territorio di competenza.
La stessa mette a disposizione delle ADMO locali tessere, gadget, notiziari, manifesti, rassegna stampa ed ogni altro supporto informativo e comunicativo al fine di uniformarne l’operato. Il costo di tale materiale sarà a carico delle ADMO locali che ne dovranno fare richiesta scritta e provvedere al suo rimborso alla scadenza decisa dalla Giunta Esecutiva su proposta del Tesoriere, ove nominato.
Compete ad ADMO Nazionale verificare l’uniformità di tutti i domini di posta elettronica (admo.it oppure admoregione.it); non sono ammessi domini differenti. Compete altresì a ADMO Nazionale fornire alle ADMO locali le direttive sull’uso del logo ADMO depositato e registrato e sull’intera modulistica.
Le ADMO locali sono tenute ad avvisare ADMO Nazionale su iniziative che rivestono particolare importanza ed informare la stessa della realizzazione di manifesti, gadget e materiale divulgativo diverso da quello nazionale. Sarà compito della Giunta, anche attraverso un suo componente a ciò espressamente incaricato, controllare affinché questi prodotti siano in linea con le direttive emanate.
Compete al Presidente, con il supporto della Segreteria, il compito di tenere aggiornato il sito internet www.admo.it, unico sito ufficiale di ADMO Nazionale. Le modifiche dovranno essere approvate dalla Giunta Esecutiva anche per via telematica. Compete altresì al Presidente la responsabilità in ordine all’inserimento nel sito delle pagine delle ADMO locali, nonché di assumere iniziative in caso di segnalazione di eventuali anomalie.
5 – Poteri di delega delle ADMO locali
Il Consiglio Direttivo di ogni ADMO locale elegge tra i propri membri due delegati all’Assemblea Nazionale per l’intera durata del mandato.
Qualora un componente della Giunta Esecutiva in carica non facesse più parte del Consiglio Direttivo della propria ADMO locale per giusta causa motivata da un verbale di detto Consiglio, l’ADMO locale lo comunicherà ad ADMO Nazionale. La Giunta provvederà alla sua sospensione e alla prima Assemblea Nazionale utile, dopo opportuna verifica, lo stesso procederà alla sostituzione secondo i termini dell’articolo 15 del presente Regolamento.
6 – Supplenza per la singola seduta dell’Assemblea Nazionale
La possibilità di sostituzione di un rappresentante delegato dalle ADMO locali a partecipare all’Assemblea Nazionale è consentita solo nel caso in cui il delegato impossibilitato alla partecipazione non sia componente anche della Giunta Esecutiva.
Alle riunioni dell’Assemblea Nazionale sono ammessi tutti i delegati delle ADMO locali con diritto di parola e di voto. Ogni ADMO locale potrà invitare un uditore all’Assemblea Nazionale, previa comunicazione ad ADMO Nazionale.
Gli uditori sono esclusi dalla partecipazione all’Assemblea Nazionale nei casi in cui la stessa debba procedere alla votazione per il rinnovo delle cariche istituzionali e deve trattare questioni attinenti le persone.
7 – Compiti dell’Assemblea Nazionale
Il segretario delle sedute dell’Assemblea Nazionale va scelto tra i delegati delle ADMO locali.
L’Assemblea deve scegliere i candidati alle cariche istituzionali solo ed esclusivamente fra i delegati all’Assemblea Nazionale con diritto di voto.
A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Non è consentita l’elezione di due delegati della stessa ADMO locale. I candidati alle cariche istituzionali possono essere presentati da uno o più delegati o possono autocandidarsi purché in regola con le indicazioni dell’Art. 10, comma 1, del presente regolamento.
I candidati eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
8 – Giunta Esecutiva
Il componente della Giunta Esecutiva assente ingiustificatamente per più di due volte nel corso di un anno decade dall’incarico e verrà sostituito con il primo dei non eletti nelle votazioni dell’Assemblea Nazionale.
Il Presidente, alla prima riunione della Giunta Esecutiva, dispone per gli incarichi e per le deleghe ai membri della stessa in modo da conferire loro compiti specifici operativi, di controllo e coordinamento tra ADMO Nazionale e le ADMO locali, ferma restando la responsabilità finale del Presidente in base ai compiti definiti dallo Statuto. Le spese di partecipazione dei singoli membri alle riunioni di Giunta o per attività di ADMO Nazionale saranno a carico di ADMO Nazionale, che provvederà al relativo rimborso, previa autorizzazione del Tesoriere, ove nominato, e dietro presentazione di un rendiconto dettagliato e delle relative pezze giustificative. Questa norma si applica a tutti i soggetti che svolgano attività per conto di ADMO Nazionale.
9 – Gestione dei fondi
Per la gestione dei fondi ADMO Nazionale si avvale di conti correnti bancari e postali. Il potere di firma su tali conti è attribuito al Presidente, al Vicepresidente e al Tesoriere, ove nominato, con firme disgiunte.
10 – Diritto di voto
I delegati delle ADMO locali hanno diritto di voto all’Assemblea Nazionale alle seguenti condizioni:
A) Siano in possesso o abbiano depositato copia della delibera di nomina del proprio Consiglio Direttivo;
B) L’ADMO locale abbia presentato a ADMO Nazionale, entro il 20 maggio, il bilancio consuntivo dell’anno precedente con le relazioni di cui al precedente art. 3, n. 2, lett. D;
C) Risultino versate a ADMO Nazionale le quote di contribuzione dovute alle scadenze fissate, così come indicato al punto 5 dell’art. 3.
A tal fine il Tesoriere, ove nominato, sulla scorta delle scritture contabili di ADMO Nazionale, rilascerà al Presidente dell’Assemblea una apposita relazione che verrà allegata agli atti della riunione dell’Assemblea Nazionale. Prima dell’inizio dei lavori assembleari il Presidente dell’Assemblea procederà alla verifica dei delegati aventi diritto al voto. I delegati delle ADMO locali inadempienti, pur partecipando di diritto all’Assemblea Nazionale, non hanno diritto al voto.
11 – Organizzazione dell’Assemblea Nazionale
L’organizzazione dell’Assemblea Nazionale è demandata all’ADMO ospitante, che si farà carico delle relative spese.
Le spese di partecipazione dei delegati sono a carico delle ADMO locali di provenienza. Le spese del Presidente sono a carico di ADMO Nazionale.
12 – Presidente
I candidati per la nomina a Presidente, al momento dell’accettazione della presentazione della candidatura da parte di terzi o al momento della presentazione dell’autocandidatura, dovranno proporre all’assemblea elettiva un loro programma di gestione del bene comune per il quadriennio successivo, per l’attuazione delle linee programmatiche decise dall’Assemblea Nazionale. Il pomeriggio antecedente la votazione per il rinnovo della Giunta Esecutiva dovrà essere interamente dedicato alla presentazione delle candidature a Presidente da parte dell’Assemblea ovvero delle autocandidature alle cariche, al fine di consentire l’esame e la valutazione dei singoli programmi.
13 – Organo di Revisione dei Conti
Spetta all’Organo di Revisione dei Conti rendere la propria motivata relazione annuale sul conto consuntivo di ADMO Nazionale.
L’Organo di Revisione dei Conti non può ricoprire contestualmente altre cariche sociali nell’ambito dell’organizzazione nazionale o locale.
L’Organo di Revisione dei Conti deve essere eletto al di fuori dei componenti dei Consigli Direttivi locali. Non possono essere nominati nel Collegio i delegati delle ADMO locali in seno all’Assemblea Nazionale, salvo che non abbiano rassegnate le dimissioni prima della nomina.
14 – Collegio dei Probiviri
I Probiviri devono essere nominati al di fuori dei componenti i Consigli Direttivi locali.
I Probiviri non possono contestualmente ricoprire altre cariche sociali nell’ambito dell’organizzazione nazionale o locale di ADMO.
Qualora la controversia da dirimere afferisca l’ADMO locale di appartenenza di un componente del Collegio dei Probiviri, questi viene temporaneamente sostituito da uno dei membri supplenti.
15 – Dimissioni, Decadenze e Revoche
In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente, del Vicepresidente o del Tesoriere, ove nominato, l’Assemblea Nazionale provvede alla nuova elezione.
Le dimissioni, rassegnate con le modalità previste dai commi successivi dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, ove nominato, o da uno o più componenti della Giunta Esecutiva, sono immediatamente efficaci e non possono essere ritirate dall’interessato, né respinte dall’Assemblea Nazionale o dalla Giunta Esecutiva. In caso di dimissioni rassegnate, individualmente o collettivamente, dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere, ove nominato, in occasione di una riunione dell’Assemblea Nazionale, l’Assemblea provvede immediatamente alla sostituzione eleggendone di nuovi, anche se l’argomento non risulti iscritto all’ordine del giorno e prima della trattazione di qualsiasi altro argomento.
Il Presidente, il Vicepresidente e l’eventuale Tesoriere nuovi eletti resteranno in carica sino al completamento del quadriennio per il quale venne nominata dall’Assemblea Nazionale la Giunta Esecutiva ancora in carica.
In caso di decadenza, revoca o dimissioni rassegnate dal Presidente, verbalmente o per iscritto in occasione di una riunione della Giunta Esecutiva, ovvero per iscritto con nota inviata alla sede di ADMO Nazionale, le relative funzioni verranno assunte dal Vicepresidente, il quale convocherà un’Assemblea Nazionale straordinaria, da tenersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di dimissioni del Presidente o dalla data della revoca o di accertamento della decadenza, per la elezione del suo successore.
Il Presidente nuovo eletto resterà in carica sino al completamento del quadriennio per il quale venne nominata dall’Assemblea Nazionale la Giunta Esecutiva ancora in carica. In caso di decadenza, revoca o dimissioni del Vicepresidente o dell’eventuale Tesoriere, rassegnate verbalmente o per iscritto in occasione di una riunione della Giunta Esecutiva, ovvero per iscritto con nota inviata alla sede di ADMO Nazionale, il Presidente ne assegna le funzioni ad altro componente della Giunta Esecutiva, il quale resterà in carica fino alla successiva riunione dell’Assemblea Nazionale che procederà alla elezione del successore. Il Tesorieredecaduto, revocato o dimissionario dovrà, in ogni caso, continuare a svolgere le proprie funzioni fino alla sostituzione.
Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente, del Vice-Presidente e dell’eventuale Tesoriere, il Presidente resterà comunque in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla successiva seduta dell’Assemblea Nazionale straordinaria che deve essere convocata per il rinnovo delle cariche nei termini previsti dal 5° comma del presente articolo. In caso di manifesta indisponibilità del Presidente rimane comunque in carica il Vicepresidente dimissionario, decaduto o revocato, per gli adempimenti di cui sopra. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente della Giunta Esecutiva, il Presidente provvederà immediatamente alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella precedente riunione elettiva dell’Assemblea Nazionale. In assenza di una graduatoria dei non eletti si procederà alla convocazione dell’Assemblea Nazionale per la sostituzione del componente della Giunta Esecutiva dimissionario, decaduto o revocato.
16 – Comitato scientifico
La Giunta Esecutiva può nominare e sciogliere un Comitato Scientifico. Esso è composto da studiosi di chiara fama, in campo nazionale e/o internazionale, in numero non superiore a tre, che durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.
Il Comitato scientifico esprime parere consultivo non vincolante di orientamento scientifico al programma di attività dell’Associazione.
Alle riunioni del Comitato scientifico devono essere invitati i membri della Giunta Esecutiva, che potranno partecipare senza diritto di voto.
Le riunioni del Comitato scientifico sono validamente tenute con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.
Il Presidente del Comitato è nominato dai componenti del Comitato stesso.
In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dalla Giunta Esecutiva. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.
Il Comitato scientifico si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, presso la sede dell’Associazione o presso altro luogo indicato dal suo Presidente, purché in Italia, o per audio/video conferenza allo scopo di formulare le proposte di attività da proporre alla Giunta Esecutiva e fare un resoconto dell’attività svolta.
Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del suo Presidente, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti due giorni prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza.
Si considera validamente convocato il Comitato scientifico che si riunisca spontaneamente con la partecipazione di tutti membri in carica.
Il Comitato scientifico è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Comitato scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal suo Presidente e dal segretario, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente del Comitato. I verbali devono essere inviati di volta in volta, in formato elettronico, dal Presidente del Comitato alla Giunte Esecutiva.
17 – Responsabile scientifico – sanitario
Il responsabile scientifico-sanitario può essere nominato dalla Giunta esecutiva tra le persone in possesso di comprovata competenza scientifico-sanitaria, esperienza e serietà oltreché delle necessarie qualifiche professionali.
Il Responsabile scientifico-sanitario ha il compito di verificare la correttezza e l’accuratezza scientifico- sanitaria del materiale e della comunicazione dell’Associazione nazionale e consigliare percorsi formativi e di addestramento e può esprimere pareri in ambito scientifico-sanitario in relazione alle attività dell’Associazione.
Il Responsabile scientifico-sanitario può percepire un compenso.
18 – Responsabile di direzione
Il responsabile di direzione può essere individuato dalla Giunta Esecutiva e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento ha il compito di assistere il Presidente nei rapporti interni, anche con le ADMO locali, ed esterni e nell’espletamento degli adempimenti. Può partecipare alle riunioni degli organi associativi.
19 – Modifiche al Regolamento
Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte:
- Dalla Giunta Esecutiva con voto favorevole della maggioranza assoluta di almeno 2/3 dei propri componenti e il testo della proposta dovrà essere comunicato a tutte le ADMO locali, unitamente al relativo verbale di Giunta che lo ha approvato;
- Da almeno quattro ADMO locali aderenti ad ADMO Nazionale, anche in modo disgiunto, i cui Presidenti dovranno sottoscrivere l’identico testo.
Tali proposte di modifica per essere approvate dovranno essere inserite nell’ordine del giorno della prima seduta dell’Assemblea Nazionale successiva a quella della loro presentazione. Le proposte di modifica del Regolamento sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti ed entrano in vigore il giorno stesso della loro approvazione.