Regolamento di ADMO Nazionale

1 – Costituzione

ADMO Nazionale è stata costituita in Milano il 13 marzo 1991 con atto del Notaio Dr. Alba Maria Ferrara rep. 46.803 racc. 4.507.

2 – Associati alla ADMO Nazionale

Ammissione
Gli enti richiedenti, per essere ammessi quali associati, oltre ai requisiti fissati dallo Statuto, devono:

  • avere almeno 20 soci;
  • obbligarsi a versare la quota associativa annuale e il contributo obbligatorio annuale.

La quota associativa annuale deve essere corrisposta, indipendentemente dal momento nel quale viene accolta la richiesta di adesione, nella misura pari all’intera quota annuale, mentre il contributo obbligatorio, sempre in riferimento al primo anno di ammissione, è dovuto in dodicesimi. La quota associativa annuale va versata entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione. Il contributo obbligatorio annuale verrà versato pro-quota ai mesi di ammissione, secondo le scadenze stabilite dalla Giunta Esecutiva;

  • presentare, unitamente alla richiesta di ammissione copia del proprio libro soci;
  • obbligarsi ad attivare una casella di posta elettronica certificata (pec) da utilizzarsi per tutte le comunicazioni formali ed ufficiali;
  • fornire l’elenco degli eventuali enti collegati e/o promanati, ed ogni utile elemento atto ad identificare i rapporti intercorrenti con tali enti, aggiornandolo ogni anno;
  • garantire che sia stata acquisita, nel rispetto della vigente normativa in materia, espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, comuni e particolari da parte di tutti i propri soci, volontari, collaboratori, donatori, con espressa autorizzazione all’utilizzo di tali dati per tutti i fini istituzionali.

Per avviare l’iter di costituzione di una nuova ADMO locale, il gruppo promotore deve acquisire preventiva autorizzazione da parte di ADMO Nazionale. ADMO Nazionale, può indicare un “tutor” con il compito di affiancamento, a garanzia del corretto iter di costituzione. L’ammissione viene deliberata secondo le vigenti norme statutarie, entro 60 giorni dal ricevimento di regolare domanda di ammissione, comunicata alla Giunta esecutiva di ADMO Nazionale.

L’Ente richiedente, ove non di nuova costituzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta, deve deliberare:
– l’adeguamento e integrazione del proprio Statuto;
– l’accettazione delle altre condizioni richieste.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata copia dei seguenti documenti:

  1. atto costitutivo, statuto ed eventuali regolamenti interni;
  2. delibera assembleare richiedente l’ammissione, corredata da una dichiarazione attestante il numero dei soci;
  3. il bilancio approvato degli ultimi tre anni o i bilanci approvati, se sorto da meno di tre anni.

La Giunta Esecutiva, qualora riscontri nell’Ente richiedente difetti nei requisiti tali da pregiudicare

l’accettazione della domanda, comunica per iscritto l’impossibilità ad accettare la domanda, individuando le cause ostative.

Le ADMO locali, associate ad ADMO Nazionale devono inviare ad ADMO Nazionale copia del proprio statuto, come approvato dalle rispettive Assemblee dei Soci entro 30 giorni dall’approvazione; è compito della Giunta Esecutiva verificarne la conformità allo Statuto di ADMO Nazionale e agli statuti tipo predisposti da ADMO Nazionale e richiedere alle ADMO locali eventuali modifiche o integrazioni.

Con la delibera di richiesta di rettifica dello Statuto delle ADMO locali, la Giunta Esecutiva assegna un termine di 60 giorni entro il quale lo Statuto dovrà essere adeguato e precisa se, in occasione di eventuali convocazioni dell’Assemblea Nazionale prima della scadenza assegnata, i delegati conservino o perdano il diritto di voto.

Spetta all’Assemblea Nazionale adottare le eventuali delibere di esclusione da ADMO Nazionale delle ADMO locali che non abbiano provveduto, entro il termine assegnato, alla modifica del proprio statuto.

Le ADMO locali, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, possono costituire delle sedi secondarie sul proprio territorio di riferimento.

La costituzione di una sede secondaria viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’ADMO locale, che invia prontamente copia del verbale ad ADMO Nazionale.

All’apertura di una sede secondaria, il Consiglio Direttivo nomina un referente, che potrà, in qualsiasi momento revocare per gravi motivi.

L’unico soggetto autorizzato a stipulare accordi o assumere obbligazioni in nome e per conto dell’ADMO locale è il suo Presidente e, su eventuale ed espressa delega, il referente della sede secondaria.

Il referente della sede secondaria è delegato alla gestione economica della stessa.

Salvo specifica autorizzazione del Presidente, non sono ammesse spese non destinate alla gestione ordinaria della sede secondaria.

Il referente della sede secondaria svolge le proprie funzioni a titolo volontario e gratuito; la qualifica di referente è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

3 – Obblighi delle ADMO locali

    1. Presso la sede di ogni ADMO locale devono essere conservati:
      • I libri verbali delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, ove nominato e il registro dei volontari;
      • I bilanci annuali con allegate le relative documentazioni contabili, le relazioni dell’Organo di revisione dei conti e/o dell’Organo di controllo, ove nominati ed una relazione morale ed economica del Consiglio Direttivo;
      • L’elenco dei soci iscritti e le schede standard di adesione compilate dagli stessi nel rispetto della legge sulla Privacy.
    2. Ogni ADMO locale deve trasmettere ad ADMO Nazionale:
      • Copia della delibera di nomina del Presidente e delle cariche previste dai singoli Statuti. È incompatibile con le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere la posizione di direttore o, comunque, responsabile dei centri di tipizzazione, trasfusionali, trapianti. È, altresì, incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo, l’appartenenza ad altre associazioni o organizzazioni che perseguono i medesimi scopi istituzionali di ADMO;
      • Il recapito presso il quale inviare le comunicazioni;
      • La convocazione dell’Assemblea annuale dei Soci;
      • Entro il 20 maggio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente corredato della relazione dell’Organo di revisione dei conti e/o dell’Organo di Controllo, ove nominati e della relazione di missione del Consiglio Direttivo: detto bilancio deve essere comprensivo dei bilanci di tutte le eventuali sedi locali afferenti a ciascuna ADMO locale ed essere conforme al modello di cui all’art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017).

3) Tutte le comunicazioni provenienti da ADMO Nazionale devono essere tempestivamente trasmesse dai Presidenti locali ai rispettivi Consigli Direttivi.

4) Ogni ADMO deve mantenere il contatto con i propri Soci inviando loro la tessera sociale.

5) Le ADMO locali debbono versare la quota associativa annuale per l’importo, nei modi e nei termini stabilititi dall’Assemblea Nazionale.

Le Admo locali debbono inoltre versare i contributi annuali in due rate, di pari importo, la prima almeno otto giorni prima della data fissata dell’Assemblea Nazionale di approvazione del Bilancio, la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno. L’importo ed il criterio di contribuzione sono definiti ed approvati dall’Assemblea Nazionale, su proposta del Tesoriere, ove nominato. Le quote di contribuzione possono essere versate, per gravi e documentati motivi, entro l’inizio dei lavori della Assemblea Nazionale.

6) Le quote di contribuzione a carico di nuove ADMO locali aderenti ad ADMO Nazionale saranno determinate, per il primo anno di partecipazione, in proporzione ai mesi di annessione, considerando per mese intero quello in cui l’Assemblea Nazionale accoglie la domanda di adesione. Inversamente, le quote di partecipazione a carico delle ADMO locali rinunciatarie saranno determinate in proporzione ai trimestri solari di appartenenza ad ADMO Nazionale, considerando per intero il trimestre nel quale viene notificata la rinuncia ad ADMO Nazionale. Le quote precedentemente versate non possono essere rimborsate.

7) Le ADMO locali per le campagne nazionali istituzionali dovranno attenersi ai prodotti, alle date ed alle modalità e contenuti di comunicazione decisi dalla Giunta Esecutiva.

4 – Compiti di ADMO Nazionale

ADMO Nazionale è tenuta:

– alla diffusione dell’immagine e alla promozione degli ideali che ne animano l’attività,

– al mantenimento dei contatti e alla definizione dei piani operativi generali con le istituzioni sanitarie, politiche e con i mass media, al fine di uniformare l’opera di sensibilizzazione e dare modo così alle ADMO locali di svolgere l’opera di proselitismo attivo nel territorio di competenza.

La stessa mette a disposizione delle ADMO locali tessere, gadget, notiziari, manifesti, rassegna stampa ed ogni altro supporto informativo e comunicativo al fine di uniformarne l’operato. Il costo di tale materiale sarà a carico delle ADMO locali che ne dovranno fare richiesta scritta e provvedere al suo rimborso alla scadenza decisa dalla Giunta Esecutiva su proposta del Tesoriere, ove nominato.

Compete ad ADMO Nazionale verificare l’uniformità di tutti i domini di posta elettronica (admo.it oppure admoregione.it); non sono ammessi domini differenti. Compete altresì a ADMO Nazionale fornire alle ADMO locali le direttive sull’uso del logo ADMO depositato e registrato e sull’intera modulistica.

Le ADMO locali sono tenute ad avvisare ADMO Nazionale su iniziative che rivestono particolare importanza ed informare la stessa della realizzazione di manifesti, gadget e materiale divulgativo diverso da quello nazionale. Sarà compito della Giunta, anche attraverso un suo componente a ciò espressamente incaricato, controllare affinché questi prodotti siano in linea con le direttive emanate.

Compete al Presidente, con il supporto della Segreteria, il compito di tenere aggiornato il sito internet www.admo.it, unico sito ufficiale di ADMO Nazionale. Le modifiche dovranno essere approvate dalla Giunta Esecutiva anche per via telematica. Compete altresì al Presidente la responsabilità in ordine all’inserimento nel sito delle pagine delle ADMO locali, nonché di assumere iniziative in caso di segnalazione di eventuali anomalie.

Art. 5 – Delegati delle ADMO locali

Il Consiglio Direttivo di ogni ADMO locale elegge tra i propri membri due delegati all’Assemblea Nazionale per l’intera durata del mandato, tra cui il presidente locale.
Qualora un delegato non facesse più parte del Consiglio Direttivo della propria ADMO locale, l’ADMO locale provvederà tempestivamente a nominare un nuovo delegato, che resterà in carica fino alla originaria scadenza del delegato sostituito e lo comunicherà ad ADMO Nazionale.
Qualora un componente della Giunta Esecutiva in carica non facesse più parte del Consiglio Direttivo della propria ADMO locale,, l’ADMO locale lo comunicherà ad ADMO Nazionale. La Giunta Esecutiva provvederà alla sua sospensione e alla prima Assemblea Nazionale utile, dopo opportuna verifica, la stessa procederà alla sostituzione secondo i termini dell’articolo 15 del presente Regolamento.

6 – Supplenza per la singola seduta dell’Assemblea Nazionale

La possibilità di sostituzione di un rappresentante delegato dalle ADMO locali a partecipare all’Assemblea Nazionale è consentita solo nel caso in cui il delegato impossibilitato alla partecipazione non sia anche componente della Giunta Esecutiva.

Alle riunioni dell’Assemblea Nazionale sono ammessi tutti i delegati delle ADMO locali con diritto di parola e di voto. Ogni ADMO locale potrà invitare un uditore all’Assemblea Nazionale, previa comunicazione ad ADMO Nazionale.

Gli uditori sono esclusi dalla partecipazione all’Assemblea Nazionale nei casi in cui la stessa debba procedere alla votazione per il rinnovo delle cariche istituzionali e debba trattare questioni attinenti le persone.

7 – Compiti dell’Assemblea Nazionale

Il segretario delle sedute dell’Assemblea Nazionale va scelto tra i delegati delle ADMO locali.
L’Assemblea può nominare i candidati alle cariche istituzionali solo se appartenenti ad ADMO locali con diritto di voto.
A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità all’interno dell’ADMO locale. Non è consentita l’elezione a componente degli organi di ADMO Nazionale di più di un delegato della stessa ADMO locale.
I candidati eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

8 – Giunta Esecutiva

Il componente della Giunta Esecutiva assente ingiustificatamente per più di due volte nel corso di un anno decade dall’incarico e verrà sostituito con il primo dei non eletti nelle votazioni dell’Assemblea Nazionale.
Il Presidente, alla prima riunione della Giunta Esecutiva, dispone per gli incarichi e per le deleghe ai membri della stessa in modo da conferire loro compiti specifici operativi, di controllo e coordinamento tra ADMO Nazionale e le ADMO locali, ferma restando la responsabilità finale del Presidente in base ai compiti definiti dallo Statuto. Le spese di partecipazione dei singoli membri alle riunioni di Giunta o per attività di ADMO Nazionale saranno a carico di ADMO Nazionale, che provvederà al relativo rimborso, previa autorizzazione del Tesoriere, ove nominato, e dietro presentazione di un rendiconto dettagliato e delle relative pezze giustificative. Questa norma si applica a tutti i soggetti che svolgano attività per conto di ADMO Nazionale.

9 – Gestione dei fondi

Per la gestione dei fondi ADMO Nazionale si avvale di conti correnti bancari e postali. Il potere di firma su tali conti è attribuito al Presidente, al Vicepresidente e al Tesoriere, ove nominato, con firme disgiunte.

10 – Diritto di voto

I delegati delle ADMO locali hanno diritto di voto all’Assemblea Nazionale alle seguenti condizioni:
A) Siano in possesso o abbiano depositato copia della delibera di nomina del proprio Consiglio Direttivo;

B) L’ADMO locale abbia presentato a ADMO Nazionale, entro il 20 maggio, il bilancio consuntivo dell’anno precedente con le relazioni di cui al precedente art. 3, n. 2, lett. D;

C) Risultino versate a ADMO Nazionale le quote di contribuzione dovute alle scadenze fissate, così come indicato al punto 5 dell’art. 3.

A tal fine il Tesoriere, ove nominato, sulla scorta delle scritture contabili di ADMO Nazionale, rilascerà al Presidente dell’Assemblea una apposita relazione che verrà allegata agli atti della riunione dell’Assemblea Nazionale. Prima dell’inizio dei lavori assembleari il Presidente dell’Assemblea procederà alla verifica dei delegati aventi diritto al voto. I delegati delle ADMO locali inadempienti, pur partecipando di diritto all’Assemblea Nazionale, non hanno diritto al voto.

11 – Organizzazione dell’Assemblea Nazionale

L’organizzazione dell’Assemblea Nazionale è demandata all’ADMO ospitante, che si farà carico delle relative spese.

Le spese di partecipazione dei delegati sono a carico delle ADMO locali di provenienza. Le spese del Presidente sono a carico di ADMO Nazionale.

12 – Presidente

I candidati alla carica di Presidente devono aver svolto, precedentemente alla candidatura, almeno un mandato in qualità di consigliere in un ADMO locale.

I candidati per la nomina a Presidente, al momento della presentazione della propria candidatura, dovranno proporre all’Assemblea elettiva un programma di gestione del bene comune per il quadriennio successivo, per l’attuazione delle linee programmatiche decise dall’Assemblea Nazionale. Il pomeriggio antecedente la votazione per il rinnovo della Giunta Esecutiva dovrà essere dedicato alla presentazione delle candidature a Presidente all’Assemblea, al fine di consentire l’esame e la valutazione dei singoli programmi.

Non saranno valide le candidature di delegati di ADMO locali non in regola con il versamento della quota associativa annuale e del contributo obbligatorio annuale.

13 – Organo di Revisione dei Conti

Spetta all’Organo di Controllo predisporre la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo di ADMO Nazionale.

I componenti dell’Organo di Controllo non possono ricoprire contestualmente altre cariche sociali nell’ambito dell’organizzazione nazionale o delle ADMO locali.

Non possono essere nominati nell’Organo di Controllo i delegati delle ADMO locali in seno all’Assemblea Nazionale, salvo che non abbiano rassegnato le proprie dimissioni prima della nomina.

14 – Collegio dei Probiviri

I Probiviri non possono contestualmente ricoprire altre cariche sociali nell’ambito dell’organizzazione di ADMO Nazionale o delle ADMO locali.

Qualora la controversia da dirimere afferisca l’ADMO locale di appartenenza di un componente del Collegio dei Probiviri, questi viene temporaneamente sostituito da uno dei membri supplenti.

15 – Dimissioni, Decadenze e Revoche

In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente, del Vicepresidente o del Tesoriere, ove nominato, l’Assemblea Nazionale provvede alla nuova elezione.

Le dimissioni, rassegnate con le modalità previste dai commi successivi dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, ove nominato, o da uno o più componenti della Giunta Esecutiva, sono immediatamente efficaci e non possono essere ritirate dall’interessato, né respinte dall’Assemblea Nazionale o dalla Giunta Esecutiva. In caso di dimissioni rassegnate, individualmente o collettivamente, dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere, ove nominato, in occasione di una riunione dell’Assemblea Nazionale, l’Assemblea provvede immediatamente alla sostituzione eleggendone di nuovi, anche se l’argomento non risulti iscritto all’ordine del giorno e prima della trattazione di qualsiasi altro argomento.

Il Presidente, il Vicepresidente e l’eventuale Tesoriere nuovi eletti resteranno in carica sino al completamento del quadriennio per il quale venne nominata dall’Assemblea Nazionale la Giunta Esecutiva ancora in carica.

In caso di decadenza, revoca o dimissioni rassegnate dal Presidente, verbalmente o per iscritto in occasione di una riunione della Giunta Esecutiva, ovvero per iscritto con nota inviata alla sede di ADMO Nazionale, le relative funzioni verranno assunte dal Vicepresidente, il quale convocherà un’Assemblea Nazionale straordinaria, da tenersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di dimissioni del Presidente o dalla data della revoca o di accertamento della decadenza, per la elezione del suo successore.

Il Presidente nuovo eletto resterà in carica sino al completamento del quadriennio per il quale venne nominata dall’Assemblea Nazionale la Giunta Esecutiva ancora in carica. In caso di decadenza, revoca o dimissioni del Vicepresidente o dell’eventuale Tesoriere, rassegnate verbalmente o per iscritto in occasione di una riunione della Giunta Esecutiva, ovvero per iscritto con nota inviata alla sede di ADMO Nazionale, il Presidente ne assegna le funzioni ad altro componente della Giunta Esecutiva, il quale resterà in carica fino alla successiva riunione dell’Assemblea Nazionale che procederà alla elezione del successore. Il Tesorieredecaduto, revocato o dimissionario dovrà, in ogni caso, continuare a svolgere le proprie funzioni fino alla sostituzione.

Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente, del Vice-Presidente e dell’eventuale Tesoriere, il Presidente resterà comunque in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla successiva seduta dell’Assemblea Nazionale straordinaria che deve essere convocata per il rinnovo delle cariche nei termini previsti dal 5° comma del presente articolo. In caso di manifesta indisponibilità del Presidente rimane comunque in carica il Vicepresidente dimissionario, decaduto o revocato, per gli adempimenti di cui sopra. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente della Giunta Esecutiva, il Presidente provvederà immediatamente alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella precedente riunione elettiva dell’Assemblea Nazionale. In assenza di una graduatoria dei non eletti si procederà alla convocazione dell’Assemblea Nazionale per la sostituzione del componente della Giunta Esecutiva dimissionario, decaduto o revocato.

16 – Comitato scientifico

La Giunta Esecutiva può nominare e sciogliere un Comitato Scientifico. Esso è composto da studiosi di chiara fama, in campo nazionale e/o internazionale, in numero non superiore a tre, che durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Il Comitato scientifico esprime parere consultivo non vincolante di orientamento scientifico al programma di attività dell’Associazione.

Alle riunioni del Comitato scientifico devono essere invitati i membri della Giunta Esecutiva, che potranno partecipare senza diritto di voto.

Le riunioni del Comitato scientifico sono validamente tenute con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

Il Presidente del Comitato è nominato dai componenti del Comitato stesso.

In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dalla Giunta Esecutiva. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.

Il Comitato scientifico si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, presso la sede dell’Associazione o presso altro luogo indicato dal suo Presidente, purché in Italia, o per audio/video conferenza allo scopo di formulare le proposte di attività da proporre alla Giunta Esecutiva e fare un resoconto dell’attività svolta.

Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del suo Presidente, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti due giorni prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza.

Si considera validamente convocato il Comitato scientifico che si riunisca spontaneamente con la partecipazione di tutti membri in carica.

Il Comitato scientifico è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal suo Presidente e dal segretario, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente del Comitato. I verbali devono essere inviati di volta in volta, in formato elettronico, dal Presidente del Comitato alla Giunte Esecutiva.

17 – Responsabile scientifico – sanitario

Il Responsabile scientifico-sanitario può essere nominato dalla Giunta Esecutiva, tra persone in possesso di comprovata competenza scientifico-sanitaria, esperienza e serietà, oltreché delle necessarie qualifiche professionali.

Il Responsabile scientifico-sanitario ha il compito di verificare la correttezza e l’accuratezza scientifico- sanitaria del materiale e della comunicazione di ADMO Nazionale e consigliare percorsi formativi e di addestramento e può esprimere pareri in ambito scientifico-sanitario in relazione alle attività dell’Associazione.

Il Responsabile scientifico-sanitario può percepire un compenso.

18 – Responsabile di direzione

Il responsabile di direzione può essere individuato dalla Giunta Esecutiva e, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ha il compito di assistere il Presidente nei rapporti interni, anche con le ADMO locali ed esterni e nell’espletamento degli adempimenti. Può partecipare alle riunioni degli organi associativi.

19 – Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte:

  • Dalla Giunta Esecutiva con voto favorevole della maggioranza assoluta di almeno 2/3 dei propri componenti e il testo della proposta dovrà essere comunicato a tutte le ADMO locali, unitamente al relativo verbale di Giunta che lo ha approvato;
  • Da almeno quattro ADMO locali aderenti ad ADMO Nazionale, anche in modo disgiunto, i cui Presidenti dovranno sottoscrivere l’identico testo.

Tali proposte di modifica per essere approvate dovranno essere inserite nell’ordine del giorno della prima seduta dell’Assemblea Nazionale successiva a quella della loro presentazione. Le proposte di modifica del Regolamento sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti ed entrano in vigore il giorno stesso della loro approvazione.

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